MANZ. 11. 0013 [Postillato] Milano, Biblioteca Nazionale Braidense

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5.

1 La parola <u> omnibus </u> si riferisce a <u> Arimannus aut liber homo </u> nominati prima. <u> Judicem suum </u> è opposto a <u> nos </u> perché la legge non ha altro fine che di proibire e punire i ricorsi al re fatti senza aver prima ricorso al giudice.

La postilla è numerata 1, per distinguerla dalla successiva, da cui è separata anche da un trattino orizzontale. Il passo a cui la postilla si riferisce è riportato per intero nell’Appendice al capitolo III del Discorso , e il commento che segue sviluppa e argomenta le conclusioni enunciate nella postilla (BECHERUCCI 2005, pp. 253-63).

Luogo dell'opera: Parte seconda. § IV. Degli ajuti e delle occasioni susseguenti ai Longobardi
Termine o passo postillato: [Nota 2 pp. 206-208] Nelle legge X di Rachi si dice: «Propterea praecipimus omnibus ut debeant ire unusquisque causam habentes ad civitatem suam simulque ad judicem suum, et nunciare causam ad ipsos iudices suos». La parola omnibus pare riferibile a tutti i sudditi lombardi e italiani. Il dubbio pare tolto dalla locuzione ad civitatem suam unita ad judicem suum . La città indica la sede del tribunale, e quindi il circondario giurisdizionale. Il giudice suo indica la giurisdizione personale a norma della diversa nazione.

6.

2 Guntheramo dice l’atto. E dove trova l’aut. che fossero tutti italiani? E non si trattava della proprietà di certa terra, ma della giurisdizione sopra certe parrocchie. L’atto è nella Dissert. 74, t. 6. pag. 367

La postilla è separata dalla precedente da un tratto orizzontale e numerata "2". Il passo a cui la postilla si riferisce è riportato per intero nell’Appendice al capitolo III del Discorso , e il commento che segue discute non solo la correttezza storica delle notizie, ma la conclusione che Romagnosi ne ricava, cioè «che i comuni italiani godevano la franchigia di avere giudici proprj eletti o presentati da loro, e confermati e eletti dai Duchi o dai Re lombardi [...]» (BECHERUCCI 2005, pp. 264-73).

Luogo dell'opera: Parte seconda. § IV. Degli ajuti e delle occasioni susseguenti ai Longobardi
Termine o passo postillato: Il fatto corrisponde all’interpretazione. In una causa portata avanti Liutprando, re longobardo, pendente fra il Vescovo di Siena e quello di Arezzo sulla proprietà di certe terre, il Re commise il giudizio a quattro Vescovi e ad un Notajo per nome Gumeriano, tutti italiani, notando che i Vescovi sotto i Longobardi erano considerati sudditi come gli altri, nè godevano di privilegio alcuno. Il Placito ossia Processo verbale di questo giudizio dell’anno 715 si legge in Muratori pag. 454 del Tom. I Antiq. Medii Aevi, Dissert. IX.