MANZ. 11. 0013 [Postillato] Milano, Biblioteca Nazionale Braidense

1.

Pagina: 198

«notando che i vescovi sotto i Longobardi erano considerati sudditi come gli altri né godevano di privilegio alcuno» pag. 208

2.

Pagina: 201

praticato

3.

Pagina: 202

<u>Disimpegnato dai chierici, trasferito ai laici</u>, pare che importi che, prima di C. M., il <u> notariato </u> fosse in mano degli ecclesiastici. Ma il fatto è che <u> alcuni </u> di questi erano notai: ed è ciò che quel re proibì, con la legge 96. Vedi davvero la Dissertatio del Muratori qui citata. La legge è semplicemente proibitiva

4.

Pagina: 207

[noi corretto in no] n

5.

Pagina: 208

1 La parola <u> omnibus </u> si riferisce a <u> Arimannus aut liber homo </u> nominati prima. <u> Judicem suum </u> è opposto a <u> nos </u> perché la legge non ha altro fine che di proibire e punire i ricorsi al re fatti senza aver prima ricorso al giudice.

6.

Pagina: 208

2 Guntheramo dice l’atto. E dove trova l’aut. che fossero tutti italiani? E non si trattava della proprietà di certa terra, ma della giurisdizione sopra certe parrocchie. L’atto è nella Dissert. 74, t. 6. pag. 367